Atti di programmazione: programma triennale delle opere pubbliche

La realizzazione dei lavori di singolo importo pari o superiore a 150.000 euro (soglia definita con l’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023) deve avvenire in base al Programma triennale dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali.

Nell’elenco annuale sono indicati i lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile; Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell’ente concedente al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

Le fasi del procedimento di realizzazione di un'opera pubblica prevedono:

  • preventiva fase di programmazione (il Comune determina le opere da realizzare in base ai bisogni dei cittadini e del territorio);
  • compilazione e approvazione del progetto;
  • scelta del sistema di realizzazione dell'opera e del soggetto che eseguirà l'opera;
  • esecuzione dei lavori.

 

Responsabile dei dati è il Dirigente Francesco Caporaso

Contenuto pubblicato il 03-03-2020 - Aggiornato il 26-03-2025

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